Ai sensi della circolare n. 0051961-31/12/2022 del Ministero della Salute, qualora la persona affetta da Covid non si trovi in una delle condizioni per cui è richiesto l'accertamento della negatività (immunodepresso, operatore sanitario, rientrato in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo), l’isolamento terminerà dopo 5 giorni dal primo tampone positivo o dalla comparsa dei sintomi, se sarà asintomatico da almeno 2 giorni, a prescindere dall'effettuazione di un ulteriore test antigenico o molecolare risultato negativo. In caso di asintomaticità, l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni a seguito di un test antigenico o molecolare negativo effettuato presso struttura sanitaria, in farmacia.
Si segnala che è obbligatorio, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Permalink: Circolare del Ministero della Salute | Data di pubblicazione: 11/01/2023 |
Tag: Circolare del Ministero della Salute | Data ultima modifica: 31/01/2023 09:36:30 |
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