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Liceo Linguistico Statale "Ilaria Alpi" di Cesena - Cesena (FC)
LICEO LINGUISTICO STATALE
"ILARIA ALPI" di CESENA
Centrale: P.zza Aldo Moro, 76 - 47521 Cesena (Fc) Tel. 0547 21256
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E-mail: fopm05000n@istruzione.it - PEC: fopm05000n@pec.istruzione.it
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LICEO LINGUISTICO STATALE
"ILARIA ALPI" di CESENA
Ultime disposizioni Covid 19 in merito alla effettuazione di test antigenici rapidi (tamponi) e alla gestione di casi positivi e contatti stretti

Per prevenire e contrastare gli effetti della pandemia in corso, è emersa la necessità di predisporre ulteriori provvedimenti volti a intensificare le attività di tracciamento e di testing nell’ottica di assicurare – per quanto possibile – il regolare svolgimento delle lezioni in presenza.

 

Un primo provvedimento riguarda l’effettuazione gratuita di TEST ANTIGENICI RAPIDI per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (Decreto Legge n° 1 del 7 Gennaio 2022, Art. 4 e 5; Nota Ministero n° 11 del 08/01/2022 e Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/01/2022).

Sino al 28 febbraio 2022, alla luce delle disposizioni emanate con il Decreto legge n° 1 del 7 gennaio 2022 (art. 4), al fine di assicurare l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 negli studenti soggetti ad auto–sorveglianza1, è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, dietro prescrizione medica.

A seguito di accertata positività dell’alunno al Covid-19, la famiglia una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore, provvede a contattare immediatamente il proprio medico, seguendo l’iter già in vigore.

 

Un secondo provvedimento riguarda le misure sanitarie per le scuole secondarie di II grado (Art. 4 del D.L. n° 1 del 07/01/22 e Nota Ministero n° 11 del 08/01/22). Questi gli scenari previsti:

 

  1. In presenza di UN CASO di positività nella classe:

    Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo

    - con riferimento all’attività didattica: le lezioni proseguono in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione;
    - con riferimento alla misura sanitaria per gli allievi che frequentano le lezioni a scuola: è prevista l’auto-sorveglianza.

    Per quanto riguarda il personale della scuola (interno ed eventualmente esterno, ossia gli educatori e le educatrici) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
     

  2. In presenza di DUE CASI di positività nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede quanto segue:

- con riferimento all’attività didattica: è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- con riferimento alla misura sanitaria: è d’obbligo la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

 

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede quanto segue:

- con riferimento all’attività didattica: l’attività prosegue in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

- con riferimento alla misura sanitaria: è prevista l’auto-sorveglianza.

 

N.B. La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall’alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L. 1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

 

• Per quanto riguarda il personale della scuola (interno ed eventualmente esterno, ossia gli educatori e le educatrici) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n° 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)2.

  1. In presenza di almeno TRE O PIÙ CASI di positività nella classe:

 

Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo

- con riferimento all’attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni,

- in applicazione delle misure sanitarie previste per i contatti stretti ad alto rischio3.

 

Per quanto riguarda il personale della scuola (interno ed eventualmente esterno, ossia gli educatori e le educatrici) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti ad alto rischio.

 

Le misure e le disposizioni sopra indicate come da norma di Legge, implicano necessariamente la collaborazione con i referenti COVID delle scuole dei Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria (DPS) territorialmente competenti, incluse le misure di quarantena, isolamento e le effettive tempistiche per il rientro a scuola degli allievi e del personale, quali interventi di carattere sanitario ovviamente necessari ma non di competenza delle Istituzioni Scolastiche.

 

Per ulteriori indicazioni si può consultare il seguente link https://www.miur.gov.it/-/scuola-via- libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro- in-presenza-e-in-sicurezza-.

 

Precisazioni riguardo i c.d. “contatti stretti”4

Salvo specifici provvedimenti dell’AUSL (nominativi o relativi ai conviventi della persona positiva)5, questa Dirigenza non attiverà la DDI per i casi in cui è prevista la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza al posto della quarantena.

Pertanto lo studente che faccia la scelta personale di sottoporsi di propria iniziativa ad un auto- isolamento fiduciario non ha diritto all’attivazione della DDI, e le sue assenze devono essere giustificate.

 

Consumazione della merenda

Si invitano gli studenti a prestare particolarmente attenzione durante la consumazione della merenda, mantenendo un distanziamento fisico di circa due metri, igienizzando le mani e abbassando la mascherina esclusivamente per il tempo necessario.

 

Comunicazioni (telefoniche o via mail) con la Segreteria

In considerazione del numero assai rilevante di mail che stanno pervenendo, si informa che a tutti i quesiti inoltrati che trovano risposta nella presente circolare non verrà dato riscontro.

 

Sempre con l’auspicio di un progressivo miglioramento della situazione pandemica, si confida nella massima collaborazione di tutti per la puntuale e rigorosa attuazione delle disposizioni oggetto della presente circolare.

 

Allegato 1

 

Cesena, 9 gennaio 2022

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valentina Biguzzi

[Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993]

 

1. Per misura sanitaria di auto-sorveglianza, con specifico riferimento applicativo al contesto scolastico, si intende che chi ha ricevuto la dose booster oppure è vaccinato o anche guarito dal Covid da meno di quattro mesi, in caso di contatto stretto con un soggetto risultato positivo al Covid, può frequentare le lezioni ma è obbligato a indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione.

Tutto questo a patto che sia però asintomatico. Il periodo di auto-sorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo.

Per chi resta asintomatico il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone.
 

2 In questo caso gli scenari sono tre:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

3 Si veda quanto precisato alla precedente nota 2.

4 Con contatti stretti si intendono i conviventi; chi ha avuto un contatto fisico diretto, come per esempio una stretta di mano; chi è stato a contatto diretto, faccia a faccia, per più di 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione facciale e in un ambiente chiuso; il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di due posti di distanza; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno in cui il soggetto positivo era seduto; il personale sanitario che non portava adeguati dispositivi di protezione (cfr. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaq)

5 Da inviare tempestivamente all’indirizzo mail della scuola fopm05000n@istruzione.it

 

 

 


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