Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
- Esonero per merito: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)
- Esonero per motivi economici: con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
- Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).
Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma lO, d. 19s. n. 297 del 1994).
Modalità di richiesta di esonero
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell’Istituto, compilando l’apposito modello scaricabile “Modulo richiesta esonero tasse scolastiche” entro il termine delle iscrizioni.
Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell’ a.s. in corso, l’alunno (se maggiorenne) o il genitore dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.
Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo la certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione.
Permalink: Esonero tasse scolastiche | Data di pubblicazione: 09/02/2021 |
Tag: Esonero tasse scolastiche | Data ultima modifica: 09/02/2021 13:25:45 |
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