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CIRCOLARE n° 38
Alle famiglie degli alunni
Oggetto: obbligo di dichiarazione di effettuazione, omissione, esonero o differimento di vaccinazione
Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n.73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» convertito nella Legge n.119 del 31 luglio 2017, ha emanato specifiche disposizioni per l’a.s. 2017/2018:
SCUOLA SECONDARIA fino a 16 anni: è previsto obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento; è necessario, per chi non avesse ancora provveduto, soprattutto gli alunni frequentanti la classe seconda, presentare o spediore via mail in segreteria entro il 31 ottobre 2017 la modulistica allegata alla presente circolare, attestante l’effettuazione delle vaccinazioni (copia libretto vaccinazioni o certificato vaccinale), l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino o l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale.
Il genitore può anche dichiarare l'avvenuta vaccinazione, ma dovrà presentare entro il 10 marzo 2018 la documentazione attestante le vaccinazioni (copia del libretto vaccinale).
In caso contrario il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla Asl di competenza.
La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da dichiarazione dei genitori. La scuola mette a disposizione delle famiglie l’allegato modello di dichiarazione per le famiglie che non abbiano già adempiuto all’obbligo vaccinale.
Termini di presentazione dei documenti a regime
Entro il 10 marzo di ogni anno i Dirigenti scolastici inviano alla Asl l’elenco degli iscritti di età compresa tra 0-16 anni. Entro il 10 giugno la Asl restituisce tali elenchi, con l’indicazione di chi non è in regola. Dopo 10 giorni dall’acquisizione di questi elenchi i genitori sono invitati a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione che prova di essere in regola con le vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la richiesta di appuntamento alla Asl per effettuarle. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici inviano alla Asl la documentazione raccolta, in modo che la Asl possa provvedere agli adempimenti di competenza e, eventualmente, ad applicare le sanzioni.
Cosa succede se lo studente non è vaccinato
Fino a 6 anni non può accedere a scuola (asili nido, scuole dell’infanzia o materne). Dopo i 6 anni può essere iscritto a scuola, e vaccinarsi successivamente entro i termini previsti (entro il termine di scadenza per l'iscrizione o entro il 10 luglio di ogni anno in caso di autocertificazione). La mancata presentazione verrà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai Dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale che attiverà la procedura che potrà portare alle eventuali sanzioni.
Cosa succede se lo studente non è vaccinabile
I bambini o i ragazzi non vaccinabili saranno inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I Dirigenti scolastici comunicheranno all'Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Cesena, 22 settembre 2017
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simonetta Bini
Anno scolastico: 2017/2018 |
Responsabile e titolare del procedimento: Bini Simonetta |
Incaricato/a del procedimento: Bazzocchi Monica |
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