Validità anno scolastico 2023/24

L’art. 14, c. 7, del DPR 122/09 sancisce che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Per l’anno scolastico 2023/24 (205 giorni di lezione) il limite massimo delle ore di assenza è così fissato:

Classi

 

h/anno

h/settimanali

Limite massimo di assenze (ore)

Prime Seconde

-

922

27

231

Terze

Quarte

Quinte

 

1025

30

257

 

 

Viene anche stabilito il limite massimo di assenze nel caso degli studenti non optanti per l’IRC:

Classi

 

h/anno

h/settimanali

Limite massimo di assenze (ore)

Prime Seconde

-

889

27

223

Terze

Quarte

Quinte

 

992

30

248

 

 

 

 

 

Nella seduta del 1° settembre 2023 il Collegio dei docenti del liceo linguistico ha deliberato di prevedere e inserire nel PTOF i seguenti criteri per la conduzione degli scrutini di recupero per il giudizio sospeso del 5 e 6 settembre 2023, per tutte le classi:

l’alunno viene ammesso alla classe successiva se ha recuperato tutte le discipline o, eventualmente, se rimane un’insufficienza con non meno di 5 in una sola disciplina.

 

Nella seduta del 1° settembre 2023 il Collegio dei docenti del Liceo Linguistico ha altresì deliberato le deroghe ai limiti indicati per le seguenti assenze continuative:

 

CRITERI DEROGA MONTE ORE DPR 122/09

Validità dellanno scolastico Art. 2 e 14 DPR 122/2009

gravi e/o cronici motivi di salute per patologie specifiche e tempestivamente documentati (entro il mese successivo);

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alunno atleta)

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Rientro temporaneo nel paese di origine per motivi documentati

N.B. La presentazione da parte della famiglia della certificazione per richiedere deroghe al limite massimo di assenze deve essere accurata e tempestiva.


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