L’art. 14, c. 7, del DPR 122/09 sancisce che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Per l’anno scolastico 2023/24 (205 giorni di lezione) il limite massimo delle ore di assenza è così fissato:
Classi |
|
h/anno |
h/settimanali |
Limite massimo di assenze (ore) |
Prime Seconde |
- |
922 |
27 |
231 |
Terze Quarte Quinte |
|
1025 |
30 |
257 |
Viene anche stabilito il limite massimo di assenze nel caso degli studenti non optanti per l’IRC:
Classi |
|
h/anno |
h/settimanali |
Limite massimo di assenze (ore) |
Prime Seconde |
- |
889 |
27 |
223 |
Terze Quarte Quinte |
|
992 |
30 |
248 |
Nella seduta del 1° settembre 2023 il Collegio dei docenti del liceo linguistico ha deliberato di prevedere e inserire nel PTOF i seguenti criteri per la conduzione degli scrutini di recupero per il giudizio sospeso del 5 e 6 settembre 2023, per tutte le classi:
l’alunno viene ammesso alla classe successiva se ha recuperato tutte le discipline o, eventualmente, se rimane un’insufficienza con non meno di 5 in una sola disciplina.
Nella seduta del 1° settembre 2023 il Collegio dei docenti del Liceo Linguistico ha altresì deliberato le deroghe ai limiti indicati per le seguenti assenze continuative:
CRITERI DEROGA MONTE ORE DPR 122/09
Validità dell’anno scolastico Art. 2 e 14 DPR 122/2009
• gravi e/o cronici motivi di salute per patologie specifiche e tempestivamente documentati (entro il mese successivo);
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alunno atleta)
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
• Rientro temporaneo nel paese di origine per motivi documentati
N.B. La presentazione da parte della famiglia della certificazione per richiedere deroghe al limite massimo di assenze deve essere accurata e tempestiva.
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