Aggiornamento del protocollo di gestione e certificazione dei casi COVID
(Circ. n° 16 del 29/09/2020)
A seguito dell’emanazione in data 23/09/20 del nuovo Protocollo regionale per la gestione di casi COVID-19 confermati in ambito scolastico, che aggiorna le precedenti indicazioni regionali (Nota congiunta n° 15520 del 10/09/2020 tra AUSL Romagna e Ufficio Scolastico Regionale), si distingue la seguente casistica:
Come ulteriore misura cautelativa, il nuovo Protocollo regionale per la gestione di casi COVID-19 confermati in ambito scolastico del 23/09/20 prevede la possibilità, in presenza di casi positivi in un plesso scolastico, che durante il periodo della sorveglianza sanitaria diventi obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli studenti, anche al banco, per gli insegnanti, anche alla cattedra, e per il personale non docente, per almeno 14 gg, con l’esclusione sia dei soggetti che non possono indossare la mascherina sia delle attività per le quali la mascherina debba essere rimossa temporaneamente (Scienze motorie).
In caso di rifiuto di effettuare il tampone naso faringeo e/o di utilizzare la mascherina, ove obbligatoria, da parte dei singoli, il dirigente scolastico valuterà provvedimenti di sua competenza.
Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle giustificazioni di assenze:
- Si ribadisce che, in tutti i casi menzionati sopra in cui l’alunno/a sia stato/a sottoposto/a a tampone, il rientro in collettività potrà avvenire solo previo invio alla segreteria di attestato del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
- In caso di alunno con sintomi sospetti che sia stato sottoposto, per iniziativa del Medico di Medicina Generale (MMG), a tampone risultato poi negativo, il medico, una volta terminati i sintomi del ragazzo, lo riammetterà a scuola con un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
- Nel caso di un alunno assente per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il MMG gestirà la situazione secondo la normale procedura, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 (“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) – in tale circostanza non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia per la riammissione alla frequenza scolastica. Si richiede l’ordinaria giustificazione sul diario, come per tutti gli altri casi.
Sintomi sospetti da monitorare
Dal Ministero della Salute sono considerati sintomi o segni compatibili con COVID-19 (da valutare anche se lievi)
· febbre ≥ 37.5
· faringodinia (cioè dolore per la faringe infiammata)
· tosse
· congestione nasale / abbondante scolo di materiale mucoso dalle cavità nasali
· difficoltà respiratoria
· mialgie (cioè Dolori muscolari)
· anosmia (cioè perdita dell’olfatto)
· ageusia (cioè perdita del senso del gusto)
· disgeusia (cioè alterazione o indebolimento delle facoltà gustative)
· diarrea
· astenia (cioè sensazione di debolezza dell’organismo)
· congiuntivite
In presenza di uno o più sintomi, alunni e personale scolastico dovranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, che valuterà se possono presentarsi a scuola.
La sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità da parte di famiglie e studenti fa le veci dell’Autodichiarazione COVID.
Precisazioni sulle modalità di fruizione della DDI (Didattica digitale Integrata) / DAD (Didattica a Distanza)
A seguito di molteplici richieste, da parte di alunni e famiglie, in relazione all’attivazione di forme di DDI o di DAD, è necessario ricordare che è prevista per gli studenti ‘una fruizione, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza’ e, solo in via complementare, di didattica digitale integrata (DDI), come regolamentano il “Piano Scuola 2020/21” (D.M. 39/2020) e le Linee guida per la Didattica digitale integrata (D. M. n. 89 del 7 agosto 2020).
Pertanto, l’attivazione di DDI e DAD è consentita in determinate situazioni:
- turnazione settimanale di gruppi di allievi individuati dalla scuola, per le sole classi per le quali vi è un’accertata incapienza delle aule, che non permette l’applicazione delle misure di distanziamento prescritte dai documenti del CTS (rif. Circolare n. 5 del 10/09/2020). In questa condizione la DDI è in affiancamento alle normali lezioni in presenza;
- situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola: nuovo lockdown, situazioni di quarantena disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL con provvedimento formale nei confronti di singoli studenti o dell’intera classe. In queste condizioni la DAD sostituisce a tutti gli effetti le normali lezioni in presenza.
Si ribadisce, quindi, che solo gli epidemiologi del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL, dopo attenta valutazione dei contatti dichiarati dai soggetti risultati positivi al COVID-19, possono emettere un provvedimento di quarantena; quali motivazioni per la richiesta di DDI sono perciò escluse le forme di isolamento volontario o consigliato dal Medico di Medicina Generale (MMG).
Per tutte le altre motivazioni che possono impedire la frequenza delle lezioni in presenza non può essere attivata la DDI; l’alunno verrà considerato assente e giustificherà l’assenza al suo rientro in classe.
Eventuali altre richieste di attivazione di DAD in sostituzione delle normali lezioni, avanzate in presenza di particolari situazioni di fragilità degli allievi e giustificate da adeguata documentazione sanitaria, potranno essere inviate al DS per una valutazione con il CdC.
[1] Il DSP individua i contatti stretti presso il nucleo famigliare, presso la scuola e nell’ambito delle ulteriori attività del caso confermato (amici, insegnanti e compagni di attività sportive ...) e occasionali tra gli altri alunni ed insegnanti del plesso scolastico presso il quale il caso positivo era frequentante, avendo riguardo alla logistica del medesimo Istituto in modo da escludere, eventualmente dall’indagine epidemiologica, le parti dello stesso che risultassero separate fisicamente e funzionalmente o non comunicanti. Nell’individuazione dei contatti stretti in presenza di un alunno COVID positivo nella scuola il DSP, in collaborazione con il referente COVID, valuterà il rispetto di tutte le misure di prevenzione COVID-19 applicate nella scuola, in ottemperanza a tutte le normative; laddove la classe possa essere considerata ambiente chiuso “sicuro”, i compagni di classe non rientreranno automaticamente nella definizione di contatti stretti.
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