I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni salvo accordi diversi tra le parti, DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019
1° trimestre: –14,32
2° trimestre: -23,95
3° trimestre: -19,08
4° trimestre: -18,19
annuale: -18,67
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018
1° trimestre: –23,28
2° trimestre: -20,42
3° trimestre: -7,45
4° trimestre: -20,90
annuale: -20,58
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017
1° trimestre: –16,17
2° trimestre: -17,08
3° trimestre: -17,55
4° trimestre: -24,53
annuale: -18,16
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016
1° trimestre: –1,47
2° trimestre: -1,22
3° trimestre: -7,17
4° trimestre: -24,15
annuale: -8,21
Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015
1° trimestre: –45,88
2° trimestre: -26,06
3° trimestre: -24,25
4° trimestre: -19,64
annuale: - 26,17
Note:
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
"giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
"data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
"data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
"importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 22/08/2013 |
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 14/01/2020 12:54:25 |
Inserita da d.s.g.a. Riccardo Riccardi | Visualizzazioni: 1323 |
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